Milano chiusa per Virus: si poteva evitare? Ferretti (FI). “Lo dirà la magistratura”

Milano chiusa per Virus: si poteva evitare? Ferretti (FI). “Lo dirà la magistratura”

Testo Esposto

Esposto

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

Il sottoscritto avvocato Giampaolo Giorgio Berni Ferretti, nato.... in data ..., residente in Milano (MI) via ... e-mail ......

ESPONE QUANTO SEGUE.

Il presente atto ha la finalità di porre all'attenzione di questa Ecc.ma Procura della Repubblica accadimenti inerenti a una vicenda pubblica, affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione ai fatti dedotti. Segnalo la necessità dell'intervento della Pubblica Autorità per la pronta risoluzione della vicenda descritta per la presenza di condotte che ritengo contrarie alla legge. A norma dell’articolo 438 cp Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo; parimenti all’art. 452 cp si legge che Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto. Per Epidemia in Giurisprudenza Elementi costitutivi, in senso materiale, della fattispecie preveduta e punita dall'art. 438 c.p. sono: la rapidità della diffusione, la diffusibilità ad un numero indeterminato e notevole di persone, l'ampia estensione territoriale della diffusione del male. Il reato deve, perciò, escludersi se, come nel caso di specie, l'insorgere e lo sviluppo della malattia si esauriscano nell'ambito di un ristretto numero di persone che hanno ingerito un pasto infettato dal germe della salmonella. Ufficio Indagini preliminari Savona 6 febbraio 2008 “Ai fini della configurabilità del reato di epidemia, non è sufficiente un evento c.d. "superindividuale", generico e completamente astratto, ossia avulso dalla verifica di casi concreti causalmente ricollegabili alla condotta del soggetto agente, ciò che porterebbe a confondere il concetto di evento con quello di pericolo. Viceversa, il pericolo per la pubblica incolumità che la condotta di epidemia deve determinare e che è dato dalla potenzialità espansiva della malattia contagiosa, è sì un pericolo per un bene "superindividuale", ma è un pericolo susseguente, il cui accertamento presuppone, perché la fattispecie possa dirsi integrata, la preventiva verifica circa la causazione di un evento dannoso per un certo numero di persone, per giunta ricollegabile, sotto il profilo causale, alla condotta tenuta dal soggetto agente.” Tribunale Trento 16 luglio 2004 Affinché la fattispecie preveduta e punita dall'art. 438 c.p. possa ritenersi integrata, occorre che la condotta del reato di epidemia, consistente nella diffusione di germi patogeni, cagioni un evento definito come la manifestazione collettiva di una malattia infettiva umana che si diffonde rapidamente in uno stesso contesto di tempo in un dato territorio, colpendo un rilevante numero di persone. L'evento che ne deriva è quindi, al contempo, un evento di danno e di pericolo, costituendo il fatto come fatto di ulteriori possibili danni, cioè il concreto pericolo che il bene giuridico protetto dalla norma, rappresentato dall'incolumità e dalla salute pubblica, possa essere distrutto o diminuito. Tribunale Trento 16 luglio 2004 Il delitto di epidemia ha natura di reato di evento a forma vincolata, in cui la condotta deve consistere in un particolare comportamento rappresentato dalla diffusione di germi patogeni; la materialità del delitto è altresì costituita da un evento di danno rappresentato dalla concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia eziologicamente collegabile a quei germi patogeni e da un evento di pericolo rappresentato dalla possibilità di ulteriore propagazione della stessa malattia a causa della capacità di quei germi patogeni di trasmettersi ad altri individui anche senza un intervento dell'autore dell'originaria diffusione. Ufficio Indagini preliminari Trento 12 luglio 2002 Come parrebbe dalla stampa di settore https://www.open.online/2020/02/23/coronavirus-lerrore-dietro-limpennata-di-contagi-in-italia-ricciardi-oms-grave-non-mettere-in-quarantena-gli-arrivi-dalla-cina Parrebbe che il fenomeno del recente dilagare di una possibile epidemia del cosiddetto “Corona Virus” sarebbe dovuto, citando testualmente l-articolo/intervista a Walter Ricciardi, presentato come membro del Consiglio esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. «Paghiamo il fatto di non aver messo in quarantena da subito gli sbarcati dalla Cina». È l’errore principale che rimprovera al governo l’Ordinario di Igiene alla [Università] Cattolica Walter Ricciardi davanti all’improvvisa impennata di contagi da coronavirus in Italia, arrivati a 76 in cinque Regioni. In un’intervista alla Stampa, il membro del Consiglio esecutivo dell’Oms teme che i focolai scoppiati nel Paese «diventino un’epidemia. Lo sapremo fra due settimane». «Abbiamo chiuso i voli – dice Ricciardi – una decisione che non ha base scientifica, e questo non ci ha permesso di tracciare gli arrivi, perché a quel punto si è potuto fare scalo e arrivare da altre località». Altro dato preoccupante per il docente è il contagio che ha riguardato anche gli operatori sanitari: «Significa che non si sono messe in campo le pratiche adatte, oltre al fatto che il virus è molto contagioso». L’Italia avrebbe dovuto quindi muoversi come hanno già fatto altri Paesi come Francia, Germania e Regno Unito che «seguendo l’Oms, non hanno bloccato i voli diretti e hanno messo in quarantena i soggetti a rischio». E poi «hanno una catena di comando diretta, mentre da noi le realtà locali vanno in ordine sparso». È necessario quindi «introdurre lo stato d’emergenza per avere una sola linea di comando per tutte le regioni». Per tutto quanto sovra esposto e motivato il sottoscritto avvocato Giampaolo Giorgio Berni Ferretti, così come identificato.

CHIEDE

che l'Ecc.ma Procura della Repubblica adita Voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa, valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili che parrebbero essere Il Ministero della Salute e il Presidente del Consiglio dei ministri al fine di procedere nei loro confronti. Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti sovra descritti, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte. Il sottoscritto avvocato Giampaolo Giorgio Berni Ferretti chiede di essere avvisato ai sensi dell'art. 406 c.p.p. nel caso in cui il Pubblico Ministero avanzi formale richiesta di proroga delle indagini preliminari. Chiede di essere avvisato anche nel caso in cui, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., il Pubblico Ministero presenti richiesta di archiviazione se la notizia di reato dovesse rivelarsi infondata.

Con osservanza.

Milano, 26 febbraio 2020


F.to avvocato Giampaolo Giorgio Berni Ferretti

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