Diritto e protezione dell’ambiente
Di seguito il testo dell’articolo pubblicato sul magazine cartaceo WikiMilano (Inverno 2026) a firma del magistrato Gustavo Cioppa, nostro editorialista.
Alla luce dei criteri della salvaguardia delle risorse e dell’ambiente è d’uopo soffermarsi su come l’impresa, espressione per antonomasia dell’iniziativa economica privata (art. 41Cost.), vada a porsi in dialettica con il quadro normativo, soprattutto con quello sanzionatorio, costituito dall’impianto del d.lgs. 152/2006 (c.d. “Codice dell’ambiente”) e dai “delitti contro l’ambiente” (Titolo VI bis del Codice penale, introdotto dall’art. 1 della l. n. 68/2015).
Si tratta di un “corpus” di reati dalle sanzioni severe, come è giusto che sia, considerata la lesione al primario bene giuridico, di portata collettiva e patrimonio di tutti, che è l’ambiente: così, per il reato di “disastro ambientale” (art.452 quater c.p.) è prevista la pena della reclusione da cinque a quindici anni; per il reato di “traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività” (art. 452 sexies c.p.) è prevista la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000 e per il reato di “inquinamento ambientale” (art. 452 bis c.p.) è prevista la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000.
A completare il quadro sanzionatorio vi sono le disposizioni del Codice dell’ambiente, d.lgs. n. 152/2006. Così, tale normativa, di carattere generale, ancorché contenuta in una disciplina specifica, a partire dall’art. 300 del Codice, norma di ampio risalto dottrinale e giurisprudenziale, relativa al c.d. “danno ambientale”, prevede, all’art. 255, il reato di “abbandono di rifiuti”, all’art. 256 il reato di “gestione di rifiuti non autorizzata”, all’art. 256 bis il reato di “combustione illecita di rifiuti” e all’art. 259 il reato di “traffico illecito di rifiuti”, solo per citare le ipotesi delittuose più ricorrenti. Si tratta di reati che si verificano sovente, per la verità, a testimonianza di come, da ormai un secolo, la criminalità vada assumendo nuove forme, per fondersi e confondersi nell’economia lecita e nelle attività lecite.
Di qui l’insufficienza, in sede di accertamento probatorio, dell’antico criterio del “versari in re illicita”, ossia dell’essersi verificato il fatto in un contesto puramente illecito.
A intervenire in questo quadro, in attuazione della direttiva 2024/1203, è il d.l. n. 116 dell’8 agosto 2025. Con tale misura, vengono a inasprirsi le pene previste per il reato di “abbandono di rifiuti” (che viene “spacchettato” in tre distinte ipotesi criminose), per il reato di “gestione illecita di rifiuti” e di “traffico illecito di rifiuti” e vengono a enuclearsi nuove ipotesi criminose, come l’art. 259 bis e l’art. 259 ter del Codice.
Il reato, tuttavia, che funge da “trait d’union” tra sistema delineato dal d.lgs. n. 152/2006 e il Codice penale è certamente quello di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. (“attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”), reato, integrato da tre elementi, quali (1) la sussistenza dell’organizzazione, (2) la pluralità delle operazioni e (3) gli ingenti quantitativi, che vede al centro della disciplina sanzionatoria la mano oscura delle organizzazioni criminali, le quali, sfruttando fenomeni produttivi leciti, come la filiera produttiva della carta e dei metalli, possono insinuarsi nell’economia, danneggiandola e danneggiando l’ambiente. Unitamente a ciò, la novella normativa introduce anche i reati ambientali nel novero dei “reati presupposti” di cui al d.lgs. n. 231/2001, normativa relativa alla responsabilità penale delle persone giuridiche. Proprio su tale ultimo contesto operativo, quello del d.lgs. n. 231/2001, ci si deve soffermare. E infatti, proprio l’elaborazione di efficaci, trasparenti, completi e analitici “modelli 231” può consentire all’azienda di prevenire l’integrazione di numerose ipotesi illecite.
L’inasprimento delle sanzioni, infatti, è misura che, senza un adeguato paradigma preventivo, risulterebbe inefficace.
Ed ecco dunque, in tal senso, il ruolo fondamentale e imprescindibile della “compliance” e della “due diligence”. Come ricorda infatti l’Osservatorio Metropolitano di Milano, è doveroso “conoscere, per deliberare” (Einaudi) ed in tal senso un modello 231 completo, chiaro, trasparente, a un tempo sintetico e analitico, nonché conforme a una normativa in continua evoluzione, può fare la differenza, per un’azienda, tra il vedersi irrogare una sanzione o “parare il colpo”.
Ma non è tutto. Sono molti i temi di cui è prolifica la normativa in tema di inquinamento ambientale, di traffico illecito di rifiuti e in generale di lesione, anche solo in punto di pericolo, del bene giuridico “ambiente”, che è patrimonio di tutti, sia perché già i latini lo consideravano “res communis omnium”, sia perché, ora l’art. 9 della Costituzione contempla, accanto al “paesaggio” e al “patrimonio culturale e artistico” della Nazione, anche l’autonomo e autoevidente bene giuridico “ambiente”.
Siamo allora tutti chiamati e tenuti a proteggere questo prezioso e delicato bene materiale e giuridico, a tutela soprattutto delle nuove generazioni, in ossequio al principio, giuridico e metagiuridico, di matrice comunitaria, di “equità intergenerazionale”, recepito peraltro negli allegati al d.lgs. n. 118/2011.
Di qui la frequenza con la quale la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha richiamato il principio “chi inquina paga”. “Paga” sia sul piano civile (art. 300 del d.lgs. n. 152/2006, art. 2043 c.c.) sia sul piano penale, siccome detto.
Ma chi è davvero “tenuto” (art. 1173 c.c., art. 1218 c.c.) a rispondere di un inquinamento, magari grave e diffuso?
Secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, di esso risponde il responsabile in concreto, ossia chi, al di là degli schemi della forma giuridica, è colui che ha dato causa al danno.
E allora, non pochi problemi si pongono con riferimento alle ipotesi di gestione da parte di terzi dei materiali inquinanti, ove è ravvisabile una responsabilità solidale (artt. 1292 e ss. c.c.) degli esecutori materiali, di chi aveva in custodia i materiali e di chi governava con signoria causale la gestione dell’operazione.
Del pari, in ipotesi, non poco frequente, di fallimento della ditta, essa non può esentarsi dalla propria responsabilità, attribuendone l’onere esclusivamente alla curatela, la quale sì subentra nella posizione sostanziale e processuale della ditta fallita, ma non la esime da propria responsabilità, sovvertendo, in ipotesi, gli schemi dell’imputazione causale in concreto.
E in effetti, proprio perché l’ambiente, quale bene pubblico, è “affare di tutti”, è giusto e doveroso che proprio in tal contesto siano predicabili i paradigmi dell’obbligazione di garanzia (art. 1936 e ss. c.c.; art. 40 comma 2 c.p.) e della responsabilità solidale (art. 1292 e ss. c.c.).
Troppo comodo è infatti l’asserir “non sapevo”: ebbene, se non hai saputo, è perché non ti sei preoccupato di chiedere, di avere informazioni, di esigere report e documentazione, di indagare, insomma, hai omesso un doveroso controllo!
Ecco dunque che, siccome ne va del rating di legalità di un’azienda, che, per la commissione di illeciti ambientali, a mente dell’art. 95 del d.lgs. n. 36/2023, potrebbe essere esclusa dalla gara, è bene che tali errori, colposi o dolosi, vengano prevenuti, e ciò per la protezione di plurimi beni: quello dell’azienda, essa quale “istituzione” e “valore pubblico”, quello dei cittadini, dei giovani, delle uove generazioni, dei bambini, degli anziani, della comunità tutta.
Se vi è un perimetro giuridico entro cui la portata pubblicistica della comunità, dello Statocomunità, trova massima espressione, questo è probabilmente quello afferente alla tematica ambientale, ove vengono in rilievo interessi pubblici e privati e ove trova piena potenziale manifestazione il precetto e principio di sussidiarietà orizzontale, secondo cui “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale (…)” (art. 118, ultimo comma, della Costituzione).