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Milano, il Tribunale libera un richiedente asilo dal Cpr di via Corelli

Per il giudice le denunce senza condanne non bastano a dimostrare una pericolosità sociale attuale

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Il Tribunale di Milano ha respinto la convalida del trattenimento nel Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli disposto dalla Questura di Brescia nei confronti di un cittadino marocchino richiedente protezione internazionale, ordinando la cessazione immediata della misura. La decisione porta la firma del giudice Elena Masetti Zannini.


Le denunce non dimostrano una pericolosità attuale


Nel provvedimento amministrativo venivano richiamate due denunce a carico dell'uomo, una per rissa risalente al 2022 e una per occupazione di un immobile del 2024. Secondo il giudice, questi elementi non sono sufficienti a configurare una pericolosità sociale attuale, tanto più che il richiedente non risulta aver riportato alcuna condanna penale. Nell'ordinanza si legge che non può ritenersi che l'uomo sia "dedito alla commissione di reati" contro la sicurezza o la tranquillità pubblica, poiché una valutazione di questo tipo presuppone "una attività criminogena costante e ripetuta nel tempo", circostanza non riscontrata nel caso specifico.


Escluso il rischio di fuga automatico


Il Tribunale ha inoltre escluso che il rischio di fuga potesse essere dedotto in modo automatico dalla mancanza del passaporto, dall'utilizzo di generalità differenti o dal mancato rispetto di precedenti ordini di espulsione. Richiamando un orientamento della Cassazione, il giudice ha ribadito che la verifica va condotta "caso per caso", tenendo conto anche dei legami familiari e sociali che la persona ha costruito sul territorio italiano.

Dagli atti emerge che l'uomo, giunto in Italia nel 2022, ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa come muratore e di essere rimasto nel Paese per poter mantenere e vedere la figlia, nata nel 2024. La difesa ha inoltre presentato una dichiarazione di ospitalità a sostegno della posizione dell'assistito.


La Questura non ha motivato la necessità del trattenimento


Il giudice ha rilevato infine che la Questura non ha indicato quali elementi della domanda di protezione internazionale potessero essere acquisiti esclusivamente mantenendo il richiedente all'interno del Cpr. Sulla base di queste valutazioni, il Tribunale ha concluso che "non sussistano i requisiti" previsti dalla normativa per disporre il trattenimento, disponendone la cessazione immediata.


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