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Scatta l’ordinanza anti-caldo in Lombardia: stop ai lavori in cantiere e nei campi tra le 12.30 e le 16.00

Dal 10 giugno al 23 settembre, stop alle attività nei cantieri, nelle cave e nei campi agricoli nelle ore più calde, ma solo nei giorni in cui il sistema Worklimate segnali un rischio “Alto”.

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L’ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana introduce il divieto di svolgere attività lavorative con esposizione prolungata al sole nella fascia oraria 12.30-16.00 per i lavoratori di agricoltura, florovivaismo, cantieri edili all’aperto e cave. Il provvedimento è attivo dal 10 giugno al 23 settembre 2026 e riguarda l’intero territorio lombardo.

Il divieto non scatta automaticamente ogni giorno, ma si attiva esclusivamente nei casi in cui la piattaforma Worklimate – sviluppata da INAIL e CNR – segnali, alla rilevazione delle ore 12.00, un livello di rischio “Alto” per la categoria dei lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. È questo il principale elemento di novità rispetto a misure analoghe adottate in passato: la soglia di intervento è ancorata a dati oggettivi e aggiornati in tempo reale, non a calendari fissi.

Un percorso condiviso con sindacati e associazioni datoriali

Il provvedimento è il risultato di mesi di lavoro preparatorio coordinato dall’Assessorato al Welfare attraverso il Dipartimento di Prevenzione, che ha promosso attività di monitoraggio e prevenzione sul rischio da stress da calore, anche nell’ambito dei Piani Mirati di Prevenzione dedicati all’edilizia e all’agricoltura. Il confronto con le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali si è concluso nella riunione dell’8 giugno.

“La tutela della salute dei lavoratori è una responsabilità condivisa che richiede ascolto, dialogo e capacità di individuare soluzioni efficaci e sostenibili”, ha dichiarato Fontana, ringraziando l’Unità Organizzativa Prevenzione dell’Assessorato al Welfare e le ATS lombarde. L’ordinanza si fonda sulle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Eccezioni, raccomandazioni e ruolo dei Comuni

Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori quando operano per interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità. In questi casi, il datore di lavoro è comunque tenuto ad adottare misure organizzative adeguate per ridurre il rischio da calore, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.

Per tutte le attività svolte all’aperto non rientranti nel divieto esplicito – come la logistica nei piazzali e nelle baie di carico e scarico – o negli ambienti chiusi non climatizzati, l’ordinanza raccomanda il rispetto delle linee guida nazionali e l’utilizzo di strumenti tecnologici per il monitoraggio del microclima, tra cui termo-igrometri per la rilevazione dell’indice Humidex.

Una delle novità più rilevanti riguarda i Comuni: la Regione raccomanda loro di valutare deroghe temporanee ai regolamenti sulle emissioni acustiche nelle giornate di calore intenso, per consentire lo spostamento delle attività lavorative nelle ore più fresche. Restano inoltre validi eventuali provvedimenti sindacali comunali o territoriali più restrittivi rispetto all’ordinanza regionale.

Violazioni punite con il Codice Penale

Chi non rispetta il divieto nelle giornate di rischio “Alto” incorre nelle sanzioni previste dall’articolo 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non configuri un reato più grave. “Con questa ordinanza confermiamo la volontà di mettere al centro la persona, la dignità del lavoro e la salvaguardia della salute, adottando tutti gli strumenti necessari per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici”, ha concluso il presidente Fontana.

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