Urbanistica Milano, la Cassazione respinge il ricorso della Procura: “Nessun indizio di corruzione tra Catella e Scandurra”
Urbanistica a Milano: la Cassazione chiude sul fronte penale: nessun indizio di corruzione tra Coima e Commissione Paesaggio.
La Corte di Cassazione ha messo un punto fermo sull’inchiesta milanese che ruotava attorno ai rapporti tra Manfredi Catella, fondatore e CEO di Coima Sgr, e l’architetto Alessandro Scandurra, già membro della Commissione Paesaggio del Comune di Milano. Secondo la Suprema Corte, non emergono indizi di corruzione, rendendo inammissibile il ricorso presentato dalla Procura contro la revoca delle misure cautelari.
Ricorso bocciato: confermata la decisione del Riesame
Con le motivazioni depositate dopo l’udienza di novembre, la Sesta Sezione penale ha confermato la correttezza dell’ordinanza del Tribunale del Riesame, che aveva annullato gli arresti domiciliari per Catella, Scandurra e l’imprenditore Andrea Bezziccheri. Per la Cassazione, il ricorso dei pm non denunciava violazioni di legge, ma mirava a rimettere in discussione la valutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità.
Pagamenti professionali, nessun patto corruttivo
Uno dei punti centrali riguarda i compensi versati da Coima all’architetto Scandurra. I giudici chiariscono che si tratta di incarichi professionali documentati e regolarmente contabilizzati, che non possono essere considerati una remunerazione illecita per l’esercizio di una funzione pubblica. In assenza di una prova concreta di uno scambio, viene escluso qualsiasi automatismo tra rapporti economici e decisioni amministrative.
La Cassazione riconosce l’esistenza di un contesto di relazioni ravvicinate tra soggetti pubblici e privati, definito “a tratti improprio”. Tuttavia, questo elemento da solo non basta a configurare il reato di corruzione. Mancano infatti prove di un accordo corruttivo, requisito essenziale per dimostrare l’asservimento della funzione pubblica a interessi privati.
Corruzione e abuso d’ufficio: i confini giuridici
Nelle motivazioni si ribadisce un principio chiave: non può esistere corruzione senza un accordo dimostrabile. La mera presenza di rapporti professionali o di una cointeressenza non è sufficiente. La Corte osserva inoltre che, in assenza di tale prova, il quadro avrebbe potuto al più ricondursi all’ipotesi – oggi abrogata – di abuso d’ufficio, ma non a una fattispecie penale vigente.
Le accuse della Procura e il vaglio dei giudici
Secondo l’impostazione accusatoria, Catella avrebbe esercitato pressioni per orientare pareri e procedure urbanistiche a proprio vantaggio. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che chat, testimonianze e atti amministrativi non dimostrino un nesso causale tra eventuali utilità e atti contrari ai doveri d’ufficio. Anche l’ipotesi di una “corruzione sistemica” è stata respinta, perché non supportata da elementi concreti.