Urbanistica Milano, Tar lombardo conferma: edifici sopra i 25 metri richiedono piano attuativo
La sentenza sul cantiere di piazza Trento–via Crema ribadisce che la normativa regionale non può bypassare gli standard urbanistici e l’interesse pubblico
Il Tar della Lombardia torna a pronunciarsi sull’urbanistica milanese con una decisione destinata a fare discutere. La vicenda riguarda il cantiere di piazza Trento–via Crema, dove la trasformazione di edifici preesistenti in una struttura di sette piani con funzioni direzionali e commerciali ha sollevato dubbi sull’applicazione della normativa. La Corte amministrativa chiarisce un punto essenziale: per qualsiasi costruzione che superi i 25 metri di altezza, il piano attuativo non è facoltativo. Si tratta di un principio chiave per assicurare uno sviluppo ordinato e sostenibile della città.
I giudici evidenziano che il piano attuativo serve a garantire la presenza di standard urbanistici adeguati, dagli spazi pubblici ai servizi destinati ai cittadini. Non è una formalità burocratica, ma una regola imprescindibile che tutela l’interesse pubblico. La sentenza sottolinea come nessuna norma regionale possa aggirare questo vincolo, confermando che la qualità dello sviluppo urbano non può essere sacrificata in nome di procedure semplificate.
Contesto delle indagini milanesi
Il pronunciamento si inserisce nel più ampio contesto delle indagini della Procura di Milano su cantieri autorizzati come ristrutturazioni, ma che in realtà prevedevano demolizioni e ricostruzioni integrali. Secondo gli inquirenti, alcune pratiche hanno fatto ricorso alla Scia alternativa al permesso di costruire per velocizzare iter complessi, sollevando interrogativi sulla corretta applicazione della legge.
Piazza Trento–via Crema, un caso emblematico
L’area interessata, tra Porta Romana e corso Lodi, è stata al centro del dibattito proprio per la portata dell’intervento. L’insieme di immobili di epoche diverse doveva essere trasformato in un edificio di sette piani con funzioni direzionali e commerciali. La sentenza del Tar conferma che, date le caratteristiche e l’altezza del progetto, il piano attuativo è indispensabile, escludendo che l’operazione possa essere classificata come una semplice ristrutturazione edilizia.