Garante per l’infanzia e per l’adolescenza di Regione Lombardia
| Garante per l’infanzia e per l’adolescenza di Regione Lombardia | |
|---|---|
| Garante | Riccardo Bettiga |
| Dirigente | Alessandra Negriolli |
| Ubicazione | |
| Stato | |
| Località | Milano, presso il Consiglio Regionale della Lombardia |
| Cap | 20124 |
| Indirizzo | Via Fabio Filzi, 22 |
| Contatti | |
| [email protected] | |
| Pec | [email protected] |
| Sito Web | https://www.garanteinfanzia.regione.lombardia.it/ |
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Contenuti verificati da Osservatorio Metropolitano di Milano (27/02/2024)
Il Garante per l’infanzia e per l’adolescenza di Regione Lombardia è un’autorità indipendente, istituita con legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di età, in conformità a quanto previso dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale ed Interna, in esecuzione della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo e della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo. Promuove, garantisce e vigila sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età con imparzialità, autonomia e indipendenza.
Le funzioni del Garante
Il Garante può, innanzitutto, proporre agli Enti e alle Istituzioni che si occupano di minori iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti. Segnala, inoltre, alle autorità competenti i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori e i fatti costituenti reato o gravi situazione di danno o di rischio per i minori, raccordandosi con i servizi sociali territoriali e raccoglie segnalazioni concernenti violazioni di norme a tutela dei minori in tutti gli ambienti e su conflitti di interesse tra i minori e chi esercita su di loro la potestà genitoriale, soprattutto ove esista rischio per l’incolumità fisica. Collabora con gli enti preposti alla vigilanza sui fenomeni dell’evasione e dell’elusione dell’obbligo scolastico, con le istituzioni e gli enti competenti al fine di perseguire la lotta contro ogni forma di sfruttamento e di lavoro minorile e con le istituzioni e gli enti competenti sul fenomeno dei minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile. Propone agli enti locali e ai soggetti pubblici e privati competenti iniziative per la prevenzione e il contrasto dell’abuso dell’infanzia e dell’adolescenza, in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta delle persone) e della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet), nonché dei rischi di espianto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF) in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 Collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)), con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e gli altri organi competenti, alla vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di segnalare le eventuali trasgressioni.
Raccoglie segnalazioni in merito alla violazione delle norme previste a tutela dei minori, in tutti gli ambienti anche esterni alla famiglia, nella scuola, nei luoghi di cura, nelle strutture sportive e in particolare nei luoghi in cui sono collocati per disposizione dell'autorità giudiziaria e tramite i servizi sociali territoriali e comunica alle autorità competenti le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
Raccoglie le segnalazioni inerenti i casi di conflitto di interesse tra i minori e chi esercita su
di loro la potestà genitoriale, in particolare i casi di rischio per l'incolumità fisica, formula proposte ed esprime pareri non vincolanti su atti di indirizzo regionali riguardanti i minori, nonché su atti di programmazione dei Comuni e delle Province.
Collabora con l’Osservatorio Regionale sui minori, di cui alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionale per i minori), con l’Osservatorio Regionale sull’Integrazione e la multietnicità e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati.
Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Garante promuove infine intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Difensore regionale, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e le altre autorità di garanzia.
I poteri del Garante
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Garante può visitare strutture e unità di offerta pubbliche e private in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia e segnalare agli uffici e servizi territoriali e alle autorità competenti le situazioni a rischio o non conformi che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario.
Può inoltre verificare l'adempimento, nei termini fissati dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, delle province e delle aziende sanitarie locali (ASL) e, nel caso i termini non fossero indicati, segnalare agli enti competenti le eventuali difformità ai fini degli adempimenti di legge.
Può raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei servizi sociali territoriali e può intervenire nei procedimenti amministrativi, ove sussistono fattori di rischio o di danno per i minori, nonché presso le autorità competenti per assicurare ai soggetti interessati nei procedimenti minorili civili che riguardano i loro figli o nipoti, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure.
Il Garante
Il Garante infanzia e adolescenza di Regione Lombardia è Riccardo Bettiga
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale e dura in carica cinque anni. Ogni anno invia al Consiglio regionale la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, formulando osservazioni e suggerimenti. Dal 14 aprile 2020, il Garante è Riccardo Bettiga, psicologo psicoterapeuta già Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e consigliere del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi dal 2014 al 2019.
Protagonisti
- Garante infanzia e adolescenza: Riccardo Bettiga
- Dirigente dell'Ufficio: Alessandra Negriolli
Note
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